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Ok all’affidamento del figlio senza coinvolgerlo nel nuovo credo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9546 del 12 giugno 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, nell’ambito di un procedimento per separazione di due coniugi, avevano disposto che il figlio venisse affidato alla madre impedendo, tuttavia, a quest’ultima di coinvolgere il minore, allevato con un’educazione cattolica, nella scelta religiosa che, nel frattempo, la stessa aveva intrapreso.

La donna, infatti, era divenuta Testimone di Geova e si era opposta alla detta statuizione asserendo una discriminazione ai suoi danni, a causa della religione, rispetto all'ex coniuge.

La Suprema corte, sul punto, ha tuttavia, precisato come, ai sensi dell’articolo 155 del Codice civile, il giudice può fissare le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore “e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole”, alla salute e a una crescita serena ed equilibrata.

Nella specie, la contestata limitazione con cui era stato imposto alla madre di non coinvolgere il figlio nel nuovo credo, risultava “ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo la Corte d'appello assunto a parametro di riferimento l'interesse preminente del minore”.