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Polizza assicurativa obbligatoria, convenzione quadro in arrivo

CONSULENTI

Copertura modulabile secondo il giro d'affari


Premi calibrati sul fatturato e termini adeguati per la denuncia dei sinistri. Ma anche una copertura assicurativa retroattiva e allargata alle diverse attività. Sono le caratteristiche alla base della convenzione quadro che il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sta mettendo a punto, con l'obiettivo di proporre agli iscritti all'Ordine un modello di polizza per la responsabilità civile su misura per la professione. «Stiamo per chiudere l'accordo con il broker assicurativo – afferma Sergio Giorgini, segretario del Consiglio nazionale – e a breve avremo un prodotto a disposizione di tutti i consulenti del lavoro». A oggi gli assicurati - indipendentemente dalla nuova polizza - sono circa la metà dei 28mila iscritti all'albo, stima il Consiglio. E il codice deontologico della categoria già prevede l'obbligo di risarcimento per i danni patrimoniali cagionati nell'esercizio della professione, anche con una polizza Rc.


Tra i cardini della nuova convenzione ci sarà la modulazione dei premi in base al fatturato del consulente: un modo per non penalizzare giovani e neoprofessionisti. Quattro gli scaglioni sui quali sarà fissato il costo della polizza: il più basso fino a 20mila euro l'anno, l'ultimo oltre i 200mila. Il massimale per i risarcimenti è di 500mila euro, con possibilità di aumentarlo. La scelta del tetto di copertura è legata anche alle attività svolte dal singolo consulente, che possono spaziare dall'ambito giuslavoristico a quello fiscale-tributario fino alla media-conciliazione. «Chi aderisce alla convenzione – precisa il segretario del Cncl – può eliminare alcune coperture. Ma il risparmio sui premi è contenuto, visto che la ratio è stata offrire una polizza a 360 gradi». Altro aspetto importante è il termine per la denuncia dei sinistri: nel modello strutturato dal Consiglio è di 30 giorni.

Per i neoassicurati la polizza quadro estende la copertura all'attività svolta nei cinque anni precedenti (illimitata per chi proviene da altre assicurazioni) e, a meno di radiazioni dall'Albo, la tutela danni è valida fino a due anni dopo la cessazione attività, con possibilità di allungarla per altri tre. Prevista anche l'istituzione di un comitato paritetico tra assicuratore e Consiglio, con il compito di valutare le situazioni critiche. «Quando si accerta la responsabilità di danni ingenti – spiega Giorgini – può accadere che le compagnie liquidino, ma poi decidano di rescindere il contratto. Il comitato, in questi casi, servirà a mediare.
I professionisti rischierebbero di restare senza copertura e non poter svolgere l'attività».

LE GUIDE DEL SOLE

Il Sole-24 Ore– 8 giugno 2012 - Pag. 29