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Il legale rappresentante non ha interesse ad impugnare l’atto di accertamento

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 9282 depositata il 7 giugno 2012 – il legale rappresentante della società contribuente non è legittimato, per difetto di interesse, ad impugnare l’atto di accertamento relativo ai redditi dell’azienda che gli venga notificato personalmente; è diverso, infatti, il soggetto nei confronti del quale l’atto è stato emesso. In questo caso, la carenza di interesse è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura civile.

E’ tuttavia possibile che la persona che abbia la legale rappresentanza possa impugnare l’eventuale avviso di mora con il quale l’esattore inizi l'azione di riscossione nei suoi confronti, e ciò al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità.