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Inail, nuovo termine autoliquidazione 2011 al 18 giugno

L’Inail interviene con la nota n. 3516 del 4 giugno per definire meglio le indicazioni fornite in precedenza e riguardanti la scadenza dell’autoliquidazione al 18 giugno.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi non più come un adempimento connesso all'autoliquidazione, peraltro già calcolata d'ufficio, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi della legge 388/2000 art. 116 comma 8 lettera b relativa alla sanzioni civili.

Nel caso in cui il datore provveda entro il 18 giugno 2012 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni il cui termine di presentazione era fissato al 16 marzo 2012 si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni

- mancata denuncia delle retribuzione che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni amministrative.


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INAIL - Nota 04 giugno 2012, n. 3516

Autoliquidazione in scadenza al 18 giugno 2012. Precisazioni in merito alla nota del 24.5.2012 prot. 3341.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla nota in oggetto si precisa quanto segue.

L'articolo 28 comma 4 del D.P.R. 1124/1965 prevede che "il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 16 febbraio ... l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte" per l'anno precedente. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni l'Istituto in applicazione del comma 8 della citata norma, liquida d'ufficio il premio.

Pertanto, l'invio della dichiarazione delle retribuzioni oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi non più come un adempimento connesso all'autoliquidazione, peraltro già calcolata d'ufficio, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi della legge 388/2000 art. 116 comma 8 lettera b relativa alla sanzioni civili.

Fermo restando che in linea di principio la violazione del termine del 16 marzo per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni civili sopra citate non sarà applicata la sanzione amministrativa.

Per quanto sopra, nel caso in cui la ditta provveda entro il 18 giugno 2012 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni il cui termine di presentazione era fissato al 16 marzo 2012 si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni
- mancata denuncia delle retribuzione che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

Saranno applicate le sanzioni amministrative.