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Lavoro domestico con i voucher: possibile dedurre in dichiarazione redditi

L’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito contenuto nella circolare n. 19/E/12 , ha confermato che l’ importo pagato per lavoro domestico tramite i buoni lavoro (voucher- lavoro occasionale accessorio) potrà essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, si precisa che il committente dovrà conservare:

  • le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro,

  • copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo),

  • documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico),

  • attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

  • Deducibilità degli oneri contributivi

    L’art. 30 della legge fiscale collegata alla Finanziaria 2000, si è occupata della deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici. Con questa norma, integrata anche dalla circolare del ministero delle finanze n. 270/E del 16.11.2000, si prevede che una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) possa essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti … segue

    Leggi la guida sul lavoro domestico

    Lavoro occasionale accessorio (voucher)

    L’occasionalità e le esigenze temporanee stanno alla base della possibilità di avviare con lavoro accessorio persone per la cura della famiglia. Tutti i datori di lavoro domestico che necessitano di lavoratori per “per esigenze solo temporanee di lavoro domestico” possono utilizzare il lavoro accessorio di cui all’art. 70 e seguenti del Dlgs n. 276/03, come riformato dal dl n. 112/08 convertito dalla legge n. 133/08 e modificato dalla legge 33/09, attraverso il sistema di consegna dei buoni lavoro (o voucher) con i quali i committenti corrispondono la retribuzione e, contestualmente, versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL.

    Il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente … segue

    Leggi la guida sul lavoro accessorio

    _________________________ Circolare Agenzia entrate n. 19/e del 1 giugno 2012

    omissis

    5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)

    D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730.

    R. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite all’art. 70, comma 1, quali "attività lavorative di natura occasionale", prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei "lavori domestici". Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. "buoni lavoro" (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le rivendite autorizzate.

    Per quanto concerne l’ambito dei lavori domestici, con circolare n. 44 del 24 marzo 2009 l’INPS, richiamando la nota del Ministero del lavoro n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, fa comunque presente che il ricorso ai buoni lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

    Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese nell’ambito di lavori domestici in base all'art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'art. 10, comma 2, del TUIR, attesa peraltro anche la comune finalità delle disposizioni in esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari n. 207/E del 2000 dell’Agenzia delle entrate e n. 44 del 2009 dell'INPS).

    Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i "buoni lavoro" per gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del TUIR, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549, 37 (cfr. circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).

    In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al prestatore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

    Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal d.lgs. n. 276 del 2003 e le disposizioni attuative adottate dall'INPS, si ritiene che detto importo possa essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, si precisa che il committente dovrà conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.