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L`assegno di mantenimento e l`assegno divorzile

Tale obbligo sussiste sia nei rapporti tra i coniugi sia nei confronti dei figli. Riguardo i rapporti tra i coniugi, l`articolo 143, commi 2 e 3, del Codice civile, prevede:
" Dal matrimonio deriva l`obbligo reciproco alla fedelta`, all`assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell`interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita` di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ".
Nei confronti dei figli, l`articolo 147 stabilisce:
" Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l`obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita`, dell`inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ".

IL MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE
L`obbligo di mantenimento permane anche nel caso di separazione, nei confronti dei figli ed anche nei confronti del coniuge debole.
Per quanto riguarda i figli, l`articolo 155 del Codice civile stabilisce:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
In sede di separazione, quindi, in mancanza di accordi tra le parti, il giudice stabilira` la misura del contributo economico a carico dei coniugi, nel rispetto del principio di proporzionalita` e tenendo conto dei seguenti criteri:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi, potra` ottenere il mantenimento il coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
In particolare e` necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il coniuge richiedente non deve avere redditi adeguati;
  • la separazione non deve essere addebitata al coniuge richiedente;
  • l`altro coniuge deve avere a sua volta un reddito sufficiente per corrispondere l`assegno.
  • La corresponsione e l`importo dell`assegno sono decisi dal Giudice tenendo conto dei redditi dei coniugi, del tenore di vita sostenuto durante il matrimonio e di ogni altra circostanza rilevante in concreto.
    Il mantenimento puo` essere corrisposto mensilmente oppure in un`unica soluzione.
    Se il coniuge obbligato non paga quanto dovuto, potra` essere chiesto il sequestro dei beni dell`obbligato, oppure potra` essere chiesto il pignoramento dello stipendio o della pensione.
    Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell`assegno di mantenimento puo` essere modificato o revocato in ogni tempo qualora subentrino nuove circostanze di fatto o di diritto (ad esempio quando cambi il reddito di uno dei due coniugi).
    L`assegno e` automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
    Attenzione: l`addebito della separazione, se pure esclude il mantenimento in favore del coniuge "colpevole", non esclude gli alimenti. Questi ultimi, infatti, sono comunque riconosciuti al coniuge che si trovi in uno stato di particolare indigenza e poverta`. Gli alimenti sono una nozione piu` ristretta del mantenimento, in quanto mirano a garantire solo quanto strettamente necessario per la sopravvivenza.

    Decorrenza

    Nella separazione tra coniugi l`assegno di mantenimento decorre di regola dalla data della domanda, salvo diversa determinazione del giudice.

    L`assegno di mantenimento nella separazione

    L`assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale (cosi` come la sua successiva revisione) decorre dalla data della domanda (Cassazione, sentenza n. 25010/07).
    Cio` in forza del principio per il quale un diritto non puo` restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio nonche` per analogia con la regola stabilita dall`articolo 445 del Codice civile, in materia di alimenti, secondo cui " Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell`obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale ".
    Questa regola vale nel caso in cui il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa ovvero se abbia stabilito soltanto la corresponsione del mantenimento entro una certa data di ogni mese, trattandosi di mera modalita` di adempimento di prestazioni periodiche non ancora maturate che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute (Cassazione, sentenza n. 7770/97).
    Se quindi la regola e` quella della retroattivita` (alla data della domanda), d`altra parte il giudice ha il potere di stabilire una decorrenza diversa, graduando e differenziando nel tempo l`entita` dell`assegno in base ai dati concretamente accertati.
    Ne segue, pertanto, che la naturale retroattivita` delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non implica la necessaria uniformita` degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2004, n. 23570).

    L`ASSEGNO DIVORZILE
    Diversamente deve dirsi per l`assegno divorzile.
    Quest`ultimo decorre - di regola - dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (e non dalla data della domanda).
    Cio` in quanto l`assegno divorzile trova la propria fonte nel nuovo status delle parti rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva.
    A tale principio, l`articolo 4, comma 13, della Legge n. 898/1970 ha introdotto un temperamento avendo conferito al giudice il potere di anticipare, in relazione alle circostanze del caso concreto ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dell`obbligo di corresponsione dell`assegno dalla data della domanda di divorzio.
    La Corte di Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi in tale ipotesi la violazione del principio di uguaglianza, cioe` un trattamento differenziato di situazioni analoghe, atteso che, mentre la sentenza di divorzio ha natura costitutiva, quella di separazione, come quella per gli alimenti, ha natura determinativa rispetto alla regolazione dei rapporti economici (Cassazione, sentenza del 29 novembre 2007, n. 24932; Cassazione, sentenza del 24 gennaio 2011, n. 1613).
    L`assegno divorzile ha presupposti e funzioni diverse rispetto all`assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
    Il primo, infatti, presuppone lo scioglimento del matrimonio e prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti in regime di convivenza e di separazione.
    La misura dell`assegno di mantenimento determinata in sede di separazione e`, pertanto, del tutto irrilevante in sede di divorzio (Cassazione sentenza del 09.05.2002 n. 6641).
    Bisogna poi ricordare che secondo l`articolo 5 della legge 898/70, "l`obbligo di corresponsione dell`assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze".
    La ragione di tale disposizione e` evidente: la funzione assistenziale dell`assegno di divorzio viene meno ogni qualvolta il coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perche` in questa ipotesi i medesimi doveri di solidarieta` morale ed economica sorgono in capo al nuovo coniuge.
    Un`altra differenza e` che il diritto al mantenimento nell`ambito della separazione e` subordinato dall`art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri"; per l`assegno divorzile, invece, ai sensi dell`art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall`art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, il diritto e` subordinato al fatto che chi lo pretende non possa procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive (Cass. 7437/1994; Cass. 3291/2001).

    IRRIPETIBILITA` DELLE SOMME VERSATE
    Le somme versate a titolo di mantenimento per i figli o il coniuge non sono ripetibili.
    In tema di assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, le eventuali maggiori somme percepite dal coniuge, in virtu` di provvedimenti provvisori, non sono ripetibili, considerato che l`assegno provvisorio e` ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non e` tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell`eventuale riduzione (Cassazione, sentenza del 23 aprile 1998, n. 4198).

    a cura di Antonella Pedone