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Il semplice cartello non vale

Secondo la Suprema corte di Cassazione – sentenza n. 20869 del 30 maggio 2012 – l’apposizione sul ciclomotore di un semplice cartello che non segua le modalità stabilite nel regolamento, non costituisce “segnalazione visibile dello stato di sequestro” ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice della strada e quindi non può essere ritenuto equiparato ai sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice di cui all’articolo 349, primo comma, del Codice penale.

La segnalazione visibile dello stato di sequestro “con le modalità stabilite nel regolamento”, infatti, si ha in presenza di “apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore del parabrezza, recante l’iscrizione - veicolo sottoposto a sequestro - e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto”.