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Nuovo regime di controlli nelle srl: i primi profili applicativi

Secondo il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 124), in base al disposto dell`art. 2477 C.C., il regime legale dei controlli nella SRL, in mancanza di diverse previsioni statutarie, e` da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (di cui all`art. 2403 C.C.), sia quella di revisione legale dei conti (di cui all`art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione di "organo di controllo o revisore".

Con il rinnovo degli incarichi triennali dei collegi sindacali per le S.r.l. si segnalano le prime applicazioni del nuovo regime dei controlli introdotto dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilita` per l`anno 2012), successivamente modificato sia dal D.L. n. 5/2012 (decreto Semplificazioni) che dalla legge di conversione n. 35/2012.
La conseguenza di maggiore impatto derivante da tale interpretazione e` che, nel caso in cui la societa` dovesse decidere di nominare un solo revisore legale, questo sara` tenuto ad esercitare anche la funzione di controllo di gestione. Secondo ASSONIME, la interpretazione data dal Consiglio Notarile di Milano non appare in linea con il dettato dell`art. 2477 C.C. (secondo cui nella S.r.l. la funzione di controllo sulla gestione non e` piu` necessariamente svolta da un organo collegiale, ma puo` essere esercitata da un organo monocratico), e con un`interpretazione sistematica della stessa.
In un documento intitolato "Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella Srl (caso n. 3/2012)", ASSONIME sostiene che, con il termine "revisore" di cui all`art. 2477 C.C. non si e` inteso far riferimento in senso generico ad un soggetto esterno alla societa` al quale possa essere attribuita una generale funzione di controllo, ma indica una persona fisica o giuridica abilitata a svolgere le funzioni di revisione legale dei conti annuali e consolidati. In altri termini, il fatto di aver ammesso la possibilita` di nominare un revisore al posto di un organo di controllo e` indice della volonta` legislativa di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto e` chiamato a svolgere.