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Chiarimenti dal ministero della giustizia in materia di applicazione del contributo unificato

Con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune perplessità in materia di contributo unificato sorte in conseguenza delle modifiche apportate al Testo Unico sulle spese di giustizia dal Decreto n. 98/2011 e dalla Legge n. 138/2011.

Viene in particolare chiarito come nell’ambito del processo di lavoro, il contributo deve essere versato solo nel caso del superamento della soglia di tre volte il reddito di accesso al gratuito patrocinio. Rimangono esenti i procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione.

Per i procedimenti di ingiunzione e per le relative apposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il contributo unificato da considerare è quello dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto Presidente della Repubblica n. 115/2002, con la riduzione della metà. Per contro, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni, il contributo unificato è applicato alla metà, senza che si proceda alla doppia riduzione.

In Cassazione, i giudizi instaurati in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ed i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico sono soggetti all’applicazione del contributo unificato senza la riduzione alla metà.

Nei procedimenti di separazione e divorzio, anche se ora risulta necessario il pagamento di un contributo unificato, è da escludere il contestuale versamento dell'anticipazione forfettaria di 8 euro.