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Non e` punito chi sbaglia l’acconto imu

Tra le indicazioni e le precisazioni sull’Imu, della circolare n. 3/2012 del Mef, è chiarita la non punibilità per “obiettiva incertezza della norma” per chi commette errori a giugno 2012 nel pagamento dell’acconto.

Dunque, per il primo appuntamento dell’Imposta municipale non varranno le regole punitive degli adempimenti successivi. In via generale, si spiega che i comuni mantengono la potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione, ai fini dei quali la disciplina Imu ricalca sia le regole Ici che quelle della generalità dei tributi locali, ex articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 296/2006.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione sanzione sarà tra il 100% e il 200% dell'imposta dovuta; per le dichiarazioni infedeli, la sanzione può andare dal 50% al 100% dell'imposta dovuta; il ritardato, insufficiente o omesso versamento la sanzione è del 30% dell’imposta.

Sconti sulle sanzioni sono previsti, come per l’Ici, in caso di adesione con pagamento della pretesa e di ravvedimento operoso. È da segnalare che il "ravvedimento lungo", oltre i trenta giorni dalla violazione, ha come scadenza un anno dalla violazione, poiché, a differenza dell'Ici che aveva la dichiarazione periodica annuale, nell'Imu la dichiarazione si presenta entro 90 giorni.