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Diffusa dal mef la circolare sull’imu

Una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze informa di aver diramato la circolare 3/DF del 18 maggio 2012, con cui: si precisano le modalità di calcolo dell'Imu, comprese le detrazioni; si individuano le categorie di soggetti ai quali si applica l'imposta; si chiariscono le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli). A scontare l’Imu sono tutti gli immobili posseduti, anche l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Tra i fabbricati su cui si deve l’Imposta ricadono anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale, le aree fabbricabili ed i terreni, sia agricoli che incolti.

In sostanza, resta confermata la “formula” del calcolo che si conosceva. La rendita catastale dell’immobile, indicata ad esempio nell’atto di acquisto dello stesso, dovrà essere rivalutata del 5% e poi moltiplicarla per:

- 160 se i fabbricati sono classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 se i fabbricati sono classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 se i fabbricati sono classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 se i fabbricati sono classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 se i fabbricati sono classificati nella categoria catastale C/1.

All’imponibile, così calcolato, dovranno essere applicate le aliquote “di base” fissate dal decreto salva Italia (Dl 201/2011), anche se i Comuni avessero già fissato eventuali aumenti o diminuzioni: 4 per mille per l’abitazione principale e 7, 6 per mille per gli altri immobili o terreni. Ottenuto il valore dell’Imu annuale, spazio alle detrazioni.

Per l’abitazione principale sussiste la riduzione d’imposta di 200 euro e se si hanno figli con meno di 26 anni che vi risiedono più 50 si dovranno scontare 50 euro (per ciascun figlio fino ad un massimo di 400 euro, ossia otto figli). Bisognerà tenere conto che la maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, e che per potere computare l’intero mese nel calcolo occorre che:

- il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
- la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

La rateizzazione prevede 2 o 3 rate a scelta (se in 2 rate si pagherà il 50% altrimenti un terzo), a partire dal 18 giugno 2012. L’ultima rata - saldo - prevede il conguaglio.

Le aliquote modificate dei Comuni avranno ricadute sul saldo di dicembre.

Il Mef, ha messo a disposizione dei cittadini un vademecum online semplificato: “IMU Come si applica l'imposta municipale propria per l'anno 2012”. È scaricabile in pdf dall’home page del sito.