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Occorre tenere conto dell’audizione del minore in materia di affidamento

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7773 del 17 maggio 2012, si è pronunciata in materia di provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, sottolineando come, in considerazione del primario interesse morale e materiale della prole, la norma contenuta nell'articolo 155 sexies, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui prevede l'audizione del minore da parte del giudice, “non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto”.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – “i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata”.