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Riduzione dell’assegno al figlio naturale solo in presenza di fondate ragioni

Deve essere motivato e fondato il ricorso con cui il padre naturale chiede la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio dopo lo scioglimento della convivenza.

Il Tribunale adito, in proposito, è tenuto ad un attento esame delle ragioni del genitore non potendo limitarsi a mere petizioni di principio senza procedere ad un’accurata disamina delle censure. Ne discende che debba sicuramente ritenersi insufficiente una motivazione contenuta nel provvedimento di riduzione con cui si faccia esclusivo riferimento al fatto che il genitore abbia difficoltà a fare fronte al contributo.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della decisione n. 7771 del 17 maggio 2012.