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Il 16 maggio intermediari alla cassa per l’affrancamento delle plusvalenze latenti

Dal 1° gennaio 2012 sono applicate nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento oltre che sui redditi diversi, quali le partecipazioni non qualificate, ai sensi del Decreto Legge 13/08/2011 n.138, convertito dalla Legge 14/09/2011 n.148.

Dal momento che sui citati redditi si applica un’imposta del 12, 50% fino al 31 dicembre 2011, che sale al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012, la stessa norma di legge (commi da 29 a 34) prevede per i contribuenti la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi maturati fino alla stessa data.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011, recante le modalità di esercizio dell’opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, stabilisce, tra l’altro, che gli intermediari depositari sono tenuti a versare, entro il 16 maggio 2012, le imposte sostitutive e le ritenute operate nei confronti dei contribuenti che entro il 31 marzo 2012 hanno optato per l'affrancamento delle plusvalenze e dei redditi di capitale maturati fino al 31 dicembre 2011.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 36/E/2012, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva e della ritenuta derivante dall’opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, esercitata ai sensi dell’articolo 1 del sopracitato decreto ministeriale.

Si tratta dei codici tributo 1133, 1134, 1135 e 1064. Per i primi tre codici, la risoluzione precisa che deve essere indicato come “Anno di riferimento” l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento; per il codice 1064, invece, occorre indicare anche il mese cui si riferisce la ritenuta.