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L’apertura di una veduta illegittima crea un danno in re ipsa

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 6778 del 4 maggio 2012 - l’esercizio di un diritto reale in forma abusiva - nella specie l’apertura di una veduta illegittima - perché insussistente, determina una limitazione automatica del diritto di godimento dell’altrui proprietà, tale da poter configurare l’esistenza di un danno in re ipsa, che non necessita di una specifica attività probatoria.

In tale contesto, la prova dell’eventuale eliminazione della veduta illegittima accertata, grava sulla parte che l’abbia realizzata.

Sulla base di questi assunti i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal proprietario di un immobile che si era opposto alla decisione con cui le corti di merito avevano accolto la domanda di risarcimento avanzata dal vicino di casa che si riteneva leso nei propri diritti a seguito dell’apertura, da parte del ricorrente, di una veduta illegittima. Ciò di cui si doleva il ricorrente era la circostanza che, pur in mancanza di prova in ordine al pregiudizio subito dal vicino, la Corte di appello aveva comunque, riconosciuto l’esistenza del danno in favore di quest’ultimo.