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L’incidente da cani abbandonati in strada discende dal caso fortuito

Nell’incidente stradale causato dall’abbandono di cani in autostrada va ravvisato il caso fortuito, venendosi a concretizzare una situazione imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino che ostacola il “continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo”. Così, la società che gestisce l'autostrada non può essere ritenuta responsabile ex articolo 2051 del Codice civile per i danni subiti dall’automobilista eventualmente danneggiato; salvo, tuttavia, che questi non provi il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.

Sulla scorta di detti assunti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7037 del 9 maggio 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la richiesta di risarcimento avanzata, contro la società autostrade, da una donna automobilista che, per evitare dei cani presenti nella carreggiata, era andata a sbattere contro il guard-rail. La donna aveva contestato una scarsa manutenzione della recinzione ma era stata poi smentita dalle risultanze di una perizia in loco da cui era risultata l’integrità delle protezioni.