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Societa` estinta. responsabili per i debiti fiscali soci, amministratori ed ex liquidatori

Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 226-2011/T, affronta il delicato problema della responsabilità per i debiti fiscali, inerenti le imposte dirette non versate dalla società estinta.

Il tema è stato negli ultimi anni affrontato anche da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ad ispirare i notai è stata la sentenza n. 4062 del 22/2/2010 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, che ha specificato che le società si estinguono definitivamente dal momento della loro cancellazione dal registro delle imprese con la perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.

Sulla scia di quanto espresso, il richiamo normativo per individuare il responsabile in caso di chiamata da parte del Fisco per il recupero dei debiti tributari di una società ormai sciolta è all’articolo 36 del Dpr 602/73. Secondo questa norma tributaria, tre sono le categorie di soggetti che potenzialmente possono essere considerati responsabili per i debiti non assolti da parte della società.

A seconda delle specifiche condizioni che si vengono a creare, possono essere chiamati alla cassa da parte dell’Amministrazione finanziaria i soci, i liquidatori o gli ex amministratori.

Lo studio analizza singolarmente i casi in cui il Fisco possa invocare la responsabilità di ciascuna delle tre categorie di soggetti, sempre con riferimento ai debiti Ires delle società di capitali estinte.

Il Fisco, come pure ogni altro debitore, potrà avvalersi della regola generale che prevede la responsabilità individuale dei singoli soci nei limiti di quanto ad essi assegnato sulla base del bilancio finale di liquidazione, mentre la chiamata in causa dei liquidatori sarà subordinata al fatto che il mancato pagamento del debito tributario è stato imputato ad una loro colpa. Per quanto riguarda gli amministratori, l’articolo 36 del Dpr 602/73 estende le responsabilità previste per i liquidatori ed i soci, anche agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società oltre che a quelli che hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione della società.

Infine, lo studio, esamina la possibilità, sempre in capo all’Amministrazione finanziaria, di poter recuperare anche gli altri debiti tributari iscritti nei ruoli prima o dopo la cessazione della società.