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La sanzione resta anche dopo i chiarimenti normativi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6259 del 20 aprile 2012, interviene in materia di incertezza normativa oggettiva ed accoglie il ricorso dell'amministrazione finanziaria avverso un contribuente che aveva effettuato compravendite di auto con il regime di margine Iva, invece di scontare l'Iva in via ordinaria.

Secondo la Corte l'insicurezza e l'equivocità del risultato che si consegue con il procedimento d'interpretazione normativa – condizione necessaria per il verificarsi dell'incertezza normativa oggettiva - va riferito al giudice, “unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione”.

La sussistenza dell'incertezza normativa oggettiva si presenta quando la disciplina normativa si articola in una pluralità di prescrizioni, concettualmente difficoltose da coordinare per l'equivocità del loro contenuto, “derivante da elementi positivi di confusione”; spetta al contribuente l'onere di allegare la ricorrenza di tali elementi di confusione. Pertanto, i chiarimenti, forniti con circolare, ai dubbi del contribuente che giungono dopo la sanzione, non sono sufficienti ad evitarla.

Anche nell'ordinanza n. 5324, del 3 aprile 2012, la Corte di Cassazione aveva affrontato il tema dell'incertezza normativa.