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Niente appropriazione indebita se l’interesse perseguito dal manager e` quello della societa`

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16362 del 3 maggio 2012, ha confermato la decisione di proscioglimento dall’accusa di appropriazione indebita rivolta in capo ad un ex dirigente del Sismi che aveva utilizzato delle risorse finanziarie della Telecom per scopi che, per quanto illeciti, perseguivano non il suo interesse ma, in modo indiretto, quello della società.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tanto meno come appropriativa, una erogazione di denaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda ad un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale” medesimo.