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Ok alla revocatoria sui compensi dell’amministratore

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6686 del 3 maggio 2012, hanno spiegato che, in materia di revocatoria fallimentare, il principio secondo cui grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, deve essere inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita “non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente «astratto», bensì quando la probabilità della «scientia decoctionis» trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.

Sulla scorta di detto assunto è stata confermata la revocatoria disposta dai giudici di merito nei confronti dei compensi percepiti dall’amministratore di una società nei mesi immediatamente antecedenti alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima.

Secondo la Corte, in particolare, non era possibile che l’amministratore, ai vertici dell’azienda, non ne conoscesse lo stato di insolvenza.