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L’imponibile irap si alleggerisce

L’IMPONIBILE IRAP SI ALLEGGERISCE



La Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha regolato le modalità di determinazione della base imponibile Irap con criteri distinti a seconda che riguardassero i soggetti Ires o i soggetti Irpef.


Così, per le società di capitali il nuovo principio fa sì che le risultanze di bilancio siano assunte anche ai fini del tributo regionale, senza che ad esse debbano essere apportate variazioni in aumento e in diminuzione per effetto delle norme del Tuir.


Viceversa, per le società di persone e gli imprenditori individuali il nuovo articolo 5-bis richiama talune componenti da valorizzare con le disposizioni dettate dal Tuir. In sostanza, per le imprese Irpef la base imponibile è rappresentata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f), g) del Tuir e delle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 Tuir) e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, di merci, servizi, ammortamento e canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali ed immateriali.


Conformemente al dettato letterale della nuova norma, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 60, di ieri, precisa come in ogni caso non rilevino, ai fini della determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori individuali e delle società di persone, plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali e ai beni patrimonio, anche quando il loro trasferimento non avviene nell’ambito di un’operazione straordinaria, ma al di fuori di essa.


L’attuale Legge Finanziaria consente agli imprenditori Irpef in regime di contabilità ordinaria di optare per la determinazione della base imponibile con le regole fissate per le società di capitali. Su questo tema, la circolare 60 chiarisce che in caso di trasformazione societaria, l’opzione dovrà essere esercitata entro i 60 giorni successivi all’effetto giuridico dell’operazione e comporterà l’applicazione integrale delle regole Ires con le conseguenze ordinarie in materia, ad esempio, di tassazione dei differenziali positivi derivanti dalla cessione di beni.