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Mobbing, le sentenze sopperiscono all’assenza di norme specifiche

Il punto sul mobbing

È assegnato ai Tribunali e poi alla Cassazione il compito di sopperire all’assenza di una norma specifica dedicata alle vessazioni sul posto di lavoro sempre in crescita. Sul mobbing i tentativi di legiferare sono numerosi: 20 disegni di legge in due legislature, ma non c’è ancora nessuna certezza giuridica. Nel nostro codice penale, nonostante la delibera del Consiglio d’Europa del 2000 che vincolava gli Stati membri a dotarsi di una normativa adeguata, non esistono norme che contrastino la pratica del mobbing dal punto di vista penale. Resta pertanto percorribile la strada del procedimento civile per risarcimento del danno eventualmente patito dal lavoratore a seguito delle condotte e degli atteggiamenti persecutori del datore o del preposto.

Il termine mobbing descrive un fenomeno individuato e studiato dalla sociologia e dalla psicologia, non riconducibile però a una specifica definizione legislativa.

Violazione degli obblighi di sicurezza e di protezione dei dipendenti previsti dall’art.2087 del codice civile. Questa norma impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, garantendo assenza di situazioni che danneggino benessere psico fisico e dignità della persona.

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