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Lavori di manutenzione per ivie, imposta di scopo e case storiche

Benefici - aliquota agevolata e detrazione - per l`abitazione principale posseduta all`estero da dipendenti pubblici o di organizzazioni internazionali che li` prestano lavoro.

Il nuovo tributo sul valore degli immobili all`estero (Ivie) non e` dovuto se l`importo non supera 200 euro. Imposta di scopo (Iscop) agganciata alla disciplina Imu. Per gli immobili di interesse storico e artistico dati in locazione, reddito imponibile con deduzione del 35%.
Sono solo alcuni dei numerosi ritocchi alla "casa" disegnati dalla legge n. 44/2012, di conversione del Dl n. 16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 28 aprile.

Per l`abitazione principale all`estero gli stessi benefici dell`Imu
L`Ivie non e` dovuta se di importo non superiore a 200 euro.
E` questa la prima importante novita` relativa all`imposta sugli immobili detenuti all`estero, tributo da pagare gia` per l`anno d`imposta 2011 e fissato nella misura dello 0, 76% del costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti ovvero, in mancanza, del valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile. Invece, per gli immobili situati in Paesi dell`Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il parametro da prendere in considerazione e` il valore utilizzato nel Paese estero per le imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; solo se quel valore e` assente, si segue la regola generale.
Introdotte poi agevolazioni a favore dei cittadini che lavorano all`estero per lo Stato italiano (o una sua suddivisione politica o amministrativa o un ente locale) o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l`Italia: per l`immobile li` adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente al periodo in cui l`attivita` lavorativa e` svolta all`estero, si applica l`aliquota ridotta allo 0, 4% e spetta la detrazione forfetaria di 200 euro, alla quale, per gli anni 2012 e 2013, va aggiunta la detrazione di 50 euro per ciascun figlio, di eta` non superiore a 26 anni, che in quella stessa casa dimori abitualmente e abbia la residenza anagrafica.
Sempre relativamente agli immobili situati in Paesi dell`Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, sara` possibile dedurre dall`Ivie le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale che gravano all`estero sullo stesso immobile, sempre che non si sia gia` fruito del credito d`imposta per i redditi prodotti all`estero (articolo 165 del Tuir).

Imposta di scopo agganciata alla base imponibile e alla disciplina Imu
Due le novita` in materia di Iscop, il tributo che i Comuni potevano istituire, secondo le regole dettate dalla Finanziaria 2007, per reperire risorse fino al 30% della spesa necessaria per la realizzazione di una determinata opera pubblica (trasporto, parchi, giardini, parcheggi, biblioteche, ecc.). Erano previste un`applicazione massima del tributo per cinque anni e un`aliquota che i Comuni dovevano contenere entro il tetto dello 0, 5 per mille, da applicare alla stessa base imponibile utilizzata ai fini Ici. Il Dlgs n. 23/2011 sul federalismo municipale aveva poi previsto l`emanazione, entro ottobre dello scorso anno, di un nuovo regolamento Iscop (tramite Dpr), ispirato ai seguenti criteri: possibilita` di finanziare altre opere pubbliche oltre quelle gia` individuate, di coprire l`intera spesa necessaria e di raddoppiare la durata massima dell`imposizione (dieci anni). Quel regolamento, pero`, non e` stato emanato.
La legge n. 44/2012 concede ora direttamente ai Comuni la facolta` di ridisciplinare la materia, senza dover attendere il nuovo regolamento, dando loro la possibilita` di attuare i principi enunciati nel decreto sul federalismo municipale.
Naturalmente, essendo stata abrogata l`Ici ed istituita al suo posto l`Imu, sara` la base imponibile di quest`ultima a rappresentare il nuovo punto di riferimento per l`Iscop.

Immobili storici locati: la deduzione forfetaria sale al 35%
Per gli immobili di interesse storico o artistico, e` stato abrogato il trattamento agevolato secondo cui il reddito, ai fini delle imposte dirette, era determinato applicando la minore tra le tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e` collocato il fabbricato.
Allo stesso tempo, pero`, e` stato disposto che, ai fini Irpef e Ires, la deduzione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla locazione di tali immobili, quando determinato in base al valore del canone e non della rendita catastale, e` innalzata dal 15 al 35% del canone stesso.

r.fo.