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Ricorso in cassazione: no alla riproduzione integrale degli atti del giudizio di merito

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 5698 dell’11 aprile 2012, hanno spiegato che, nel corpo del testo del ricorso per Cassazione, gli atti del giudizio di merito non devono essere trascritti integralmente ma devono essere sintetizzati da parte dell’avvocato del ricorrente, di modo da evitare la violazione del principio di autosufficienza del ricorso medesimo.

Ed infatti, con la pedissequa riproduzione di tutti gli atti processuali verrebbe affidata alla Suprema corte, dopo averla costretta a leggere tutto, compreso quello di cui non serve affatto che sia informata, la scelta di quello che rileva davvero in relazione ai motivi di ricorso.