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Il maggior valore del terreno venduto non porta al risarcimento in favore del venditore

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5965 depositata il 16 aprile 2012, si è occupata di una vicenda in cui, a seguito di una compravendita immobiliare, la parte venditrice aveva chiesto di essere risarcita dei danni subiti in considerazione del fatto che l'acquirente aveva taciuto che sul terreno oggetto di compravendita, prima del rogito, era stata trasferita una potenzialità edificatoria; il terreno, cioè, era stato venduto al prezzo di un terreno non edificabile e non al maggior prezzo che sarebbe stato richiesto se ne fosse stata conosciuta l'edificabilità.

In particolare, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza con cui i giudici di appello avevano ritenuto infondata la domanda di risarcimento avanzata dal venditore sull’assunto che, di fatto, nessun inganno o raggiro era ravvisabile per l'omessa informativa del progetto imprenditoriale dell'acquirente; il valore oggettivo del bene prescindeva, infatti, dall'uso che quest’ultimo si proponeva di farne.

Non erano ravvisabili, in definitiva, né la violazione di un obbligo di informazione, né la volontà di ottenere migliori condizioni di prezzo. In conclusione – si legge nel testo della decisione – in considerazione della sostanza economica del contratto, “il maggior valore del suolo (reso edificabile) in relazione al quale è proposta domanda risarcitoria è conseguenza del minor valore di altri terreni dell'acquirente che hanno definitivamente perso l'attitudine edificatoria con la conseguenza che non solo il venditore non può dirsi danneggiato, ma addirittura l'accoglimento della sua pretesa si risolverebbe in un suo ingiustificato arricchimento con danno della controparte”.