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Il principio di immanenza della costituzione di parte civile

Nell’ambito del processo penale, la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente; e ciò anche se la stessa, successivamente, non compaia. La costituzione di parte civile, infatti, in funzione del principio di immanenza, spiega i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

In tale contesto, la cosiddetta "immanenza" della costituzione viene meno esclusivamente in presenza di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'articolo 82, comma secondo del Codice di procedura penale. Per contro, sono irrilevanti eventuali mutamenti “delle posizioni soggettive (per esempio morte o raggiungimento della maggiore età)” o “vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio l'abbandono della difesa)”.

E’ quanto ricordato dai giudici della Seconda sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 8655 del 2012.