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Confermato il licenziamento del dipendente che fuma spinelli

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6498 del 26 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva accolto la domanda di reintegro sul posto di lavoro avanzata da un dipendente di un istituto di credito coinvolto in un’indagine penale in quanto era trovato in possesso di una notevole quantità di hashish e marijuana.

La Suprema corte non ha aderito alle argomentazioni dei giudici di secondo grado secondo i quali l’indagine costituiva una questione privata del dipendente e, in quanto tale, non incideva sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

L’esistenza della giusta causa di licenziamento - viene ricordato nel testo della decisione - va valutata con riferimento alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore, “in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale”, nonchè alla proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, “stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”. E detta valutazione è rimessa esclusivamente alla discrezione del giudice di merito.