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Il termine breve per l’impugnazione decorre dalla spedizione della sentenza tributaria

Il termine breve per l’impugnazione delle sentenze tributarie, a partire dall’entrata in vigore della disposizione novellatrice di cui al Decreto-legge n. 40/2010, operativa dal 26 marzo 2010, inizia a decorrere con la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero con la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'articolo 17 del Processo tributario e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento.

E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 5871 del 13 aprile 2012 pronunciata per confermare la legittimità della notifica effettuata da una contribuente che, nell’impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale avvalendosi del termine breve, aveva spedito il plico all'amministrazione finanziaria con raccomandata corredata da ricevuta di ritorno.