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Frode fiscale. ok alla confisca anche sul profitto

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 15186 del 19 aprile 2012 – è legittimo che, nel corso di un’indagine relativa alla contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo venga disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, e ciò in considerazione di una corretta interpretazione del richiamo all'articolo 322-ter del Codice penale contenuta nell'articolo 1, comma 143 della legge finanziaria 2008.

Ed infatti – ribadisce la Suprema corte di legittimità – “per quanto attiene alla materia dei reati tributari, è stata confermata da tempo la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi dovuti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato”.

Nel caso in esame, dunque, è stata confermata, in quanto ritenuta legittima, la confisca per equivalente di alcuni crediti vantati da una società accusata di frode fiscale nei confronti di altra società indirettamente coinvolta nella frode medesima.