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Azione del notaio per il recupero dell’imposta di registro anticipata. non si applica il foro del consumatore

Con la sentenza n. 6116 del 19 aprile 2012, la Cassazione ha spiegato che, per la controversia instaurata dal notaio contro il cliente ai fini del recupero dell’imposta di registro da quest’ultimo non versata ma anticipata dal professionista, non si applica il Codice del consumo ai fini dell’individuazione del foro competente in quanto, in questo caso, – si legge nel testo della decisione - il Testo unico sull'imposta di registro prevale sul Codice del consumo.

Nell’ipotesi come quella di specie – incalzano i giudici di legittimità - la pretesa che si avanza non è in alcun modo relativa ad una vicenda della vita del contratto di prestazione d'opera, vicenda che, per contro, sarebbe stata soggetta all’operatività del foro del consumatore.