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Le iniziative dell’amministratore relative a interventi straordinari non urgenti non vincolano i condomini

Per la Suprema corte di cassazione – sentenza n. 5984 del 16 aprile 2012 – in materia di amministrazione straordinaria, l’iniziativa presa dall’amministratore di condominio senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è da considerare legittima esclusivamente se i lavori posti in essere presentino il carattere dell’urgenza; qualora difetti detto presupposto ”le iniziative assunte dall’amministratore stesso con riguardo ad attività straordinaria non creano obbligazioni per i condomini”.

Sulla scorta di detto assunto, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Firenze aveva respinto le richieste di un amministratore di condominio che aveva incaricato un tecnico per eseguire dei lavori di amministrazione straordinaria, di sua sponte e senza un mandato esplicito dell’assemblea.