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Appalti con fattura anti-evasione

APPALTI CON FATTURA ANTI-EVASIONE



Dopo due anni di applicazione del reverse charge e più di 30 chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle Entrate, il meccanismo della cosiddetta “inversione contabile” ancora fa molto discutere, sollevando numerosi dubbi interpretativi. In particolare, l’aspetto che richiede maggiore attenzione nella valutazione del rapporto è “la volontà delle parti”, che si presta a differenti interpretazioni. Esistono, infatti, precisi presupposti soggettivi e oggettivi che devono essere verificati ai fini dell’applicazione del reverse charge. In primo luogo, deve trattarsi di interventi resi nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Cioè, il rapporto interessato è quello tra il primo appaltatore e un subappaltatore oppure il rapporto intercorrente tra subappaltatori. Il contratto deve essere necessariamente quello d’appalto o d’opera e non di fornitura o di fornitura con posa in opera. Il primo appaltatore e il subappaltatore devono svolgere una prestazione che sia riconducibile a una delle attività contenute nella sezione F della Tabella Ateco 2007. Le Entrate nei loro chiarimenti hanno sottolineato più volte che per l’applicazione del reverse charge gli interventi devono essere realizzati su edifici, sicché, per esempio, le installazioni di impianti idraulici su navi o piattaforme marine, anche se rese in subappalto, sono da assoggettare alle regole ordinarie di fatturazione. Criteri particolari devono essere rispettati nel caso di consorzi, associazioni di impresa e cooperative. I consorzi che agiscono sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse charge riflettono questa modalità di fatturazione anche nei rapporti interni. Perciò, il meccanismo dell’inversione contabile risulta applicabile anche da parte dei consorziati, sempre che la prestazione svolta sia riconducibile al settore edile. Nel caso in cui, invece, il consorzio agisce in qualità di appaltatore, i rapporti posti in essere con i consorziati non configurano subappalti e, quindi, ad essi non si applica il reverse charge. I principi espressi sui consorzi dalla circolare n. 19/E/2007 si applicano anche alle associazioni di impresa (Ati) e alle cooperative. Dunque, anche in questo caso è necessario che sia rispettato il requisito oggettivo, secondo cui entrambi i soggetti (appaltatore e subappaltatore) devono esercitare un’attività rientrante nella tabella Ateco 2007. Non ha importanza, invece, la posizione del committente principale per il quale è realizzata l’opera e acquisisce la proprietà dei beni impiegati nella realizzazione della prestazione: può essere un privato, un professionista oppure un’impresa che non agisce nel comparto edile.


Il meccanismo del reverse charge è stato esteso solo in un secondo momento – 1° ottobre 2007 – al comparto delle transazioni immobiliari. Inizialmente esso interessava solo le vendite di unità immobiliari diverse da quelle abitative, per le quali l’impresa cedente optava per l’applicazione della imponibilità Iva. Dal 1° marzo 2008, poi, il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni in cui è l’acquirente a determinare l’imponibilità della cessione con una dichiarazione in atto che attesta lo svolgimento di “attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento”.


Con la Finanziaria 2008 (L. 244/07) sono state fissate delle sanzioni ad hoc anche per il meccanismo dell’inversione contabile. Fino a quel momento mancavano riferimenti normativi specifici, così da rendere difficile individuare le sanzioni da applicare. In particolare, viene stabilita una sanzione nella misura dal 100 al 200% con un minimo di 258 euro, per i concessionari committenti che nell’esercizio di imprese, arti o professioni ricevono fatture ad “aliquota zero” per operazioni soggette al reverse charge e non provvedono ad assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile attraverso la “doppia registrazione”.