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Prelazione del conduttore sempre operativa

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5069 del 29 marzo 2012, si è pronunciata su di una vicenda in cui la conduttrice di un immobile venduto all’asta pubblica nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari/locatori, aveva adito in giudizio gli acquirenti dello stesso, chiedendo che venisse accertato il suo diritto di prelazione. Poiché entrambe le corti di merito avevano respinto le sue istanze, la stessa si era rivolta ai giudici di legittimità ottenendo, in questa sede, l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

La Suprema corte ha quindi individuato i principi di diritto a cui dovrà attenersi il giudice del rinvio specificando come, in primo luogo, “il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori”; in secondo luogo, tale diritto non può ritenersi da escludere in presenza della “previsione contrattuale che inibisca al conduttore lo svolgimento di attività implicanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, in presenza di un uso effettivo dell’immobile, implicante quei contatti, uso conforme a quello convenuto o implicitamente assentito dal locatore”.