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Quale contratto collettivo si applica alle parafarmacie?

Fondazione Studi risponde al quesito.

Quesito: Parafarmacie

Del: 29 marzo 2012

Quesito

Le parafarmacie per i rapporti di lavoro subordinato relativi alle mansioni di farmacista, debbono applicare il contratto collettivo delle farmacie private oppure quello delle aziende settore commercio/terziario?

Risposta

Con il termine "parafarmacia" si intende un punto vendita, con la presenza obbligatoria di uno o più farmacisti, simile alla farmacia che può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C.), integratori alimentari , prodotti erboristici ovvero fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari (sia con obbligo che senza obbligo di prescrizione), prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene.

Ill CCNL farmacie al’art. 1 che riguarda la sfera di applicazione del contratto collettivo afferma:

“Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.

Quanto sopra in funzione del fatto che l’esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l’esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.”

Ne consegue che alle parafarmacie si applicherà il CCNL Farmacie.