Sei in: Altro

Apprendisti stagionali e obbligo formativo non assolto per brevità del periodo di lavoro

Fondazione Studi risponde la quesito.

Quesito: Apprendistato per attività stagionali

Del: 23 marzo 2012

Quesito

Assunzione di un apprendista stagionale che presumibilmente verrà occupato per la stagione estiva.

1) Il CCNL Turismo prevede l'apprendistato stagionale e quindi la stipula di un contratto a termine.

2) E' prevista la formazione proporzionata alla durata contrattuale.

Considerato che il rapporto di lavoro si concluderà nell'arco di pochi mesi, qual'ora durante il periodo non vengano svolti i corsi formativi, come si deve procedere?

Risposta

Il Tu sull’apprendistato ha abrogato le disposizioni in materia di apprendistato dettate dalla L. n. 25/1955, dalla L. n. 56/87(art. 21-22), dalla L. n. 196/97 (art. 16) e dal D.lgs n. 276/2003 (artt 47-53).

La disciplina di dettaglio, a integrazione del nuovo Testo unico, è quindi rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva (artt 2 e 7, c. 6 D.lgs 167/2011).

In via transitoria e per non oltre sei mesi, tuttavia, la normativa previgente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nova disciplina (art7, c. 7 D.lgs 167/2011). Il periodo transitorio terminerà il 25 aprile.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato. Ciò potrà avvenire anche nelle forme del rapporto anche a tempo determinato (art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 167/2011).

Ne consegue che si potrà assumere apprendisti per attività stagionale, ma il CCNL del Turismo dovrà regolamentarlo in base alla nuova normativa sul contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Occorre ricordare che nel nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o contatto di mestiere la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, è svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011).

Resta il fatto che l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo formativo, tale da impedire la realizzazione delle finalità cui tende il contratto di apprendistato, comporterà il versamento di una somma pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.