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Istruzioni operative per la corretta gestione del contenzioso tributario

Dopo la circolare n. 51/E/2008, l’agenzia delle Entrate, di concerto con Equitalia Spa, torna sull’argomento della corretta gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle entrate (cartelle di pagamento, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati).

Lo si apprende dalla circolare n. 12/E del 12 aprile 2012, in cui vengono dettate le istruzioni agli uffici su come gestire il contenzioso con i contribuenti.

Scopo del documento di prassi è quello di evitare inutili confusioni circa la controparte cui i contribuenti devono agire, cosa che potrebbe portare ad alimentare liti ed incertezze. L’intento è quello di delineare linee di demarcazione precise per far sì che nei processi tributari aventi ad oggetto atti di riscossione, l’Amministrazione finanziaria ed Equitalia possano essere chiamate in causa esclusivamente per le questioni di loro competenza ed entro i propri ambiti di azione. Inoltre, i due soggetti coinvolti dovranno essere in grado di valutare autonomamente l’interesse a proseguire o meno il contenzioso, ognuno con riferimento ai vizi legati alla propria attività.

Ecco, dunque, che la circolare di ieri mira a specificare innanzitutto quali sono i criteri per individuare il soggetto cui spetta la legittimazione processuale nel caso in cui il contribuente impugni davanti al giudice tributario un atto della riscossione. Il criterio dettato è semplice e si basa sul presupposto che il soggetto chiamato in causa sarà quello la cui attività riscossoria è condannata dal contribuente sotto il profilo della legittimità.

Dunque, se vengono contestati vizi dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa o ancora vizi inerenti la mancata notificazione di atti “presupposti”, si dovrà agire contro l’Agenzia delle Entrate, che diventa soggetto passivo del contenzioso.

Se, invece, vengono contestati vizi dell’attività dell’Agente di riscossione come, per esempio, ogni attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, vale a dire vizi relativi alla formazione della cartella, allora, il soggetto passivo in tali ricorsi diventa l’Agente stesso ed è contro di lui che il contribuente deve ricorrere. L’Agente di riscossione è anche legittimato passivo nei giudizi in cui le controversie hanno ad oggetto atti della riscossione diversi dalla cartella: iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc..

La circolare 12/E, inoltre, precisa che l’ufficio dell’ Agenzia e l'Agente della riscossione dovranno curare solo le questioni di propria competenza assicurando l'opportuno espletamento della difesa degli interessi erariali. Gli stessi soggetti devono, poi, definire opportune intese a livello territoriale, specie per le questioni formali e processuali, per evitare comportamenti non uniformi o contraddittori. Se la sentenza viene impugnata, la stessa dovrà essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio. Se l'Ufficio ritiene di procedere allo sgravio del ruolo dovrà ovviamente darne notizia all'Agente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio.

Per tutte le questioni relative alla mediazione, la circolare 12/E rinvia ad un apposito documento di prassi: la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012.