Sei in: Altro

Cigs e trasferimento d’azienda

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere se, ai fini dell’anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l’anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell’art. 2112 c.c., si deve tener conto della data di prima assunzione in quanto, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto.

Il Ministero afferma che la continuità del rapporto di lavoro deve essere considerata come tutela che opera sia sul piano individuale che sostanziale del dipendente. In tale contesto la salvaguardia di tutti i diritti del lavoratore conferiti dal contratto o dal rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata utile, ad esempio, per il calcolo del TFR o per la maturazione delle ferie e, per quanto attiene la questione proposta dall’interpellante, anche per l’accesso alle prestazioni a sostegno del reddito.

10/04/2012 - n. 9/2012
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei COnsulenti del Lavoro
istanza: CIGS e trasferimento d'azienda .