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Ok all’ammissione al passivo dell’utilizzatore del leasing

Nell’ambito del contratto di leasing avente ad oggetto un bene immobile, l'utilizzatore consegue, sin dalla consegna, il godimento della cosa; ne discende che il terzo acquirente, a cui fa riferimento l'articolo 1602 Codice civile, “non è unicamente colui che - per atto tra vivi - sia divenuto proprietario dell'immobile locato, ma qualunque soggetto a cui - in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico - l'originario locatore-proprietario abbia trasferito il possesso dell'immobile stesso ed il suo godimento".

Qualora, dunque, il vecchio proprietario dei beni fallisca, deve essere ammessa l'insinuazione dell'utilizzatore al passivo fallimentare per un credito pari all'importo per il deposito cauzionale a suo tempo versato dai rispettivi conduttori.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5253 del 2 aprile 2012.