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Contribuzione integrativa previdenza complementare e cigs a zero ore

Fondazione studi risponde la quesito Quesito: Contribuzione integrativa previdenza complementare Del: 12 marzo 2012 Quesito Spesso, la previdenza complementare si alimenta con i contributi, a carico lavoratori e imprese, calcolati su imponibili utili ai fini della determinazione del TFR. 1) nel caso di ricorso alla cigs a zero ore, se non vi è ripresa il TFR è a carico INPS, per cui non si avrebbe imponibile su cui calcolare la previdenza complementare. In questo periodo non si avrebbero versamenti? 2) Se invece, rimane dovuto comunque il versamento si generano delle somme a debito del dipendente, (trattenute relative alla previdenza complementare) di difficile recupero in quanto, ci si potrebbe trovare nella situazione di non avere più imponibili o somme da erogare per recuperare tali ritenute. Cosa fare? 3) Nel caso infine di periodi intercalati di lavoro e ricorso alla CIGS bisogna verificare l'ultimo periodo come termina, perchè ci si potrebbe trovare a dover fare dei conguagli relativi a periodi che diventano imponibili a posteriori. E' corretto? Risposta Per quanto riguarda la contribuzione del datore di lavoro, questa è in linea di principio dovuta solo se e nella misura in cui sia dovuta una retribuzione (ciò è da escludersi nel caso in cui la retribuzione sia sostituita da indennità previdenziale). Tuttavia: la quantificazione della contribuzione dovuta spetta alla contrattazione collettiva che la può riferire o alla base imponibile del Tfr o elementi specifici della retribuzione. Da ciò deriva che non esiste una regola univoca: - se la contrattazione collettiva ha utilizzato la formula del rinvio alla base imponibile del Tfr: la contribuzione del datore di lavoro dovrebbe essere integralmente dovuta al Fondo di previdenza complementare sia in caso di CIGO che in caso di CIGS- salvo esplicite previsioni o esclusioni previste nell’accordo istitutivo del Fondo di previdenza. - se la contrattazione collettiva ha preso specificamente a riferimento il tema del versamento del contributo datoriale nei periodi si sospensione o riduzione del rapporto, occorrerà valutare le determinazioni esplicitamente inserite nel testo dell’accordo. Ad esempio: contributi solo per ore effettivamente lavorate nel caso del Ccnl Meccanici e Piccola e media impresa, Fondi Cometa e Fondapi.