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Dichiarazione fraudolenta e occultamento, due reati per la cassazione

L'amministratore che evade le imposte distruggendo anche documenti contabili commette un doppio reato, secondo gli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta) e 10 (occultamento di documenti contabili) del D.Lgs n. 74/2000. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 12455 del 3 aprile 2012. I giudici di Cassazione, nel respingere il ricorso in cui si sosteneva che l'occultamento e la distruzione dei documenti rientravano nel reato di dichiarazione fraudolenta, specificano che tra le due condotte prevale la peculiarità del fatto concreto e non il rapporto di specialità. Mentre la falsa dichiarazione si avvale dell'artificio della dichiarazione fraudolenta, non si configurano necessariamente come artificio l'occultamento e la distruzione che possono verificarsi con qualsiasi modalità.