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Sanzione disciplinare al notaio che si avvale del procacciatore di affari

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4721 del 23 marzo 2012, ha confermato le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi disposte dal Consiglio notarile nei confronti di un notaio ritenuto responsabile di concorrenza illecita per essersi avvalso, in cambio di un corrispettivo in denaro, dell’opera di un collega che non esercitava più, quale procacciatore di affari.

La Suprema corte ha, in particolare, aderito alle valutazioni a cui erano giunti i giudici di merito nella sentenza poi impugnata dal professionista. Correttamente – sottolinea la Corte di legittimità – la condotta dell’incolpato, valutata sulla base delle prove raccolte, costituiva concorrenza sleale, non rilevando, a questo riguardo, la circostanza che l’iniziativa fosse partita dal terzo o dal notaio medesimo.

Era emersa come evidente, nella specie, una rilevante ed abituale attività professionale esercitata, non in virtù delle proprie capacità professionali, ma avvalendosi della clientela che faceva capo allo studio dell’altro notaio.