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Circolare sulle rendite a ridosso del primo adempimento del nuovo regime

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 28 marzo 2012, illustra i regimi dei redditi di capitale e dei redditi di natura finanziaria che hanno subito, con il Dl 138/2011 (integrato dal decreto “milleproroghe” e dal decreto “liberalizzazioni”, nonché dai decreti ministeriali di attuazione), la sostituzione delle vecchie aliquote - 12, 5 e 27% - delle ritenute e delle imposte sostitutive con l’aliquota unica, salvo alcune eccezioni, del 20% (tassazione del rendimento del “risparmio”). In sintesi, l’aliquota del 20% si applica a interessi, premi e altri redditi di capitale, divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La circolare giunge a pochi giorni della scadenza, al 31 marzo 2012, del primo adempimento per il periodo transitorio. Con la comunicazione, da effettuare all’intermediario presso cui sono intrattenuti rapporti in regime di risparmio amministrato, si può optare per l’affrancamento dei titoli detenuti alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 12, 5%. In proposito, viene ricordato che l’opzione deve essere:

- resa entro il 31 marzo 2012 dai contribuenti in regime del risparmio amministrato e le imposte saranno versate dall’intermediario entro il 16 maggio 2012;

- esercitata in dichiarazione per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi, il pagamento andrà effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Le eccezioni che non osservano l’aliquota del 20% riguardano gli interessi e gli altri proventi derivanti da:

- titoli pubblici italiani ed equiparati (titoli emessi dallo Stato e da Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Consorzi tra enti locali territoriali e Regioni, buoni fruttiferi postali, titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), che scontano il 12, 5%;

- titoli obbligazionari emessi da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996), con tassazione al 12, 5%;

- titoli di risparmio per l’economia meridionale, che hanno l’aliquota del 5%;

- piani di risparmio a lungo termine;

- interessi infragruppo corrisposti a imprese europee consociate;

- utili percepiti da società e fondi pensione europei;

- risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.

Per polizze assicurative e rendite periodiche derivanti dalle forme di investimento previdenziale si deve tener conto di come l'impresa assicuratrice o il fondo previdenziale investono: il calcolo prevede la considerazione del rapporto fra patrimonio investito in titoli, con aliquota al 12, 50% e quello che paga il 20%. Il reddito che ne scaturisce sconterà la tassazione con le stesse percentuali, in parte al 12, 50% e in parte al 20%.

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