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Niente patrocinio a spese dello stato per l’imputato con precedenti per reati contro il patrimonio

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10125 del 15 marzo 2012, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Acqui Terme aveva rigettato l’opposizione, ex articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, proposta avverso il decreto di liquidazione di competenze professionali per la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore di un soggetto, imputato in un procedimento penale.

Aderendo alle argomentazioni dei giudici di merito, la Suprema corte ha sottolineato come, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono ritenersi rilevanti anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del Codice civile.

Nella specie, era da escludere l’applicazione del beneficio al ricorrente tenendo conto del certificato del casellario prodotto in atti dal quale risultava che trattavasi di soggetto con una mole ingente di precedenti per reati contro il patrimonio, reati dalla cui commissione lo stesso traeva ovviamente notevoli ricavi, investiti, tra l’altro, anche nell’attività di acquisto e vendita si sostanze stupefacenti.