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Corretta gestione previdenziale e dei fiscale dei borsisti residenti in italia e borsisti non residenti

La Fondazione studi risponde al quesito.

Quesito: Borsa di studio

Del: 14 febbraio 2012

Quesito

Una società residente in Italia a seguito dell’adesione al PON (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività – 2007/2013), patrocinato e cofinanziato dalla Unione Europea, Ministeri dell’Istruzione e dello Sviluppo Economico, ha la necessità di erogare una borsa di studio ai soggetti destinatari dell’attività di formazione per un totale di 12 mesi.

Le linee guida pubblicate con il bando precisano che “i destinatari della formazione NON devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte (Art. 4 c.11 dell’Avviso D.D. N. 01/Ric. Del 18/01/2010). Il costo relativo è rappresentato da un’apposita borsa di studio, incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso”.

Ciò premesso si pongono due problemi: trattamento previdenziale e fiscale delle somme erogate per soggetti residenti e NON residenti in Italia.

1) Per quanto riguarda i soggetti RESIDENTI in Italia, sotto l’aspetto previdenziale – anche su suggerimento della sede INPS locale – penso che tali redditi possano ritenersi assoggettati ai contributi della Gestione Separata. Sotto l’aspetto fiscale, l’art. 50 lett. C del TUIR individua le borse di studio tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e quindi non credo ci sia alcun dubbio sulla modalità di tassazione.

2) Mentre ho il problema per alcuni dei soggetti che NON sono RESIDENTI in Italia e svolgeranno parte della loro formazione (per più di 183 gg nell’anno solare) presso le università del loro paese di origine (Spagna/Austria e Svizzera). Il soggetto che eroga la borsa di studio è un soggetto residente in Italia e per i compensi erogati a fronte di attività prestata in Italia dai soggetti non residenti applicherei l’art. 24 c.1-ter del DPR 600/73 (ritenuta a titolo di imposta pari al 30%). Ma io ho il problema che i “borsisti non residenti” per una parte di anno producono redditi in Italia e per un'altra parte no: dovrò applicare lo stesso regime per tutto l’anno solare, che regime? L’art. 23 del TUIR prevede che siano tassati in Italia se corrisposti da un soggetto residente in Italia, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra cui le borse di studio. Trovo poi la circolare del Min. Finanze n. 67/E del 2001 che precisa che – indipendentemente dal luogo di effettuazione della prestazione – se chi corrisponde il compenso è un soggetto residente in Italia, il collaboratore estero subisce la rit. Del 30% salvo non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini la materia in modo diverso. A questa interpretazione si è agganciato anche l’INPS (circolare 164 del 21/12/2004) per quanto riguarda l’aspetto previdenziale e quindi parrebbe che anche le borse di studio ai non residenti siano assoggettabili alla Gestione Separata.

Avrei bisogno una di vostra opinione sia in merito alla corretta gestione previdenziale che fiscale separando le due casistiche (borsisti residenti in Italia e borsisti NON residenti).

Risposta

Sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendete nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma1 lett c del DPR n. 917/86),

La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha precisato che: - per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.; - relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

Sono esenti:

Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI. Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746, 85;

Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Non sono da assoggettare a tassazione le somme percepite a titolo di borsa di studio da soggetti non residenti in Italia anche se pagate da soggetti residenti (circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E punto 5.4).

Ai sensi della L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per ( si vedano circolari INPS 133/03 - circ. 88/08):

  • le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti , anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus. Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro(L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione. L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003;

  • gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato (ex art. 13, L. 341/90), nonché per le attività didattico -integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:

    • dottorato di ricerca;

    • laurea specialistica;

    • scuole di specializzazione per le professioni forensi;

scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.