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Amministratori di società e premi inail: casi diversificati

Fondazione Studi risponde al quesito.

Quesito: Socio - amministratore

Del: 03 febbraio 2012

Quesito

Quale criterio di calcolo si deve adottare per determinare il premio Inail nelle ipotesi che seguono:

- a)Socio Amministratore che all’interno dell’azienda svolge l’attività di magazziniere e percepisce un compenso amministratore di euro 2.000, 00 lordi mensili (iscritto all’Ivs commercianti e gestione separata);

- b)Socio Amministratore che all’interno dell’azienda svolge l’attività di magazziniere senza percepire alcun compenso come amministratore (iscritto solo Ivs commercianti);

- c)Socio Amministratore che all’interno dell’azienda lavora svolgendo la sola mansione di amministratore percependo un compenso di euro 2.000, 00 lordi mensili (iscritto all’Ivs commercianti e gestione separata);

- d)Socio Amministratore, senza compenso, che lavora all’interno dell’azienda svolgendo la sola attività di amministratore (iscritto solo all’Ivs commercianti);

In breve si chiede in quale dei suddetti casi si deve tenere conto, per la determinazione del premio Inail:

- dei convenzionali annuali euro 14.456, 40 dal 01/01/2011 ed euro 14.601, 10 dal 01/07/2011 per i soci amministratori che lavorano;

- del minimale o massimale stabilito per i lavoratori parasubordinati anche in caso di compenso corrisposto ad amministratore socio che lavora.

Risposta

Con la riforma dell’assicurazione per gli infortuni sul Lavoro, prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, è stato introdotto, fra le altre innovazioni, l’obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati.

Sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 38/2000 erano soggetti all’obbligo assicurativo INAIL, ai sensi dell’art. 4, n. 7 dello specifico Testo Unico DPR 1124/65, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, che operavano nell’ambito di un rapporto di dipendenza funzionale con la società datrice di lavoro e che svolgevano attività individuabili come “rischiose”, in base ai criteri definiti nel citato DPR. Il rapporto di “dipendenza funzionale” è stato ritenuto configurabile in presenza di un’attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui svolta dal socio presso l’azienda, con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche in maniera discontinua ma con carattere non occasionale né eccezionale.

Con il D.Lgs. 38/2000, l’obbligo assicurativo è stato esteso anche alle figure di amministratori “non soci” aventi con l’azienda un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che risultino coinvolti in una delle attività definite rischiose, ricomprendendo, fra queste, anche la conduzione personale e non occasionale di veicoli a motore per l’espletamento delle proprie mansioni lavorative.

Relativamente a tali figure, l’individuazione dell’obbligo assicurativo è subordinabile alla valutazione dei singoli compiti svolti dai soggetti interessati, che sono così riassumibili:

Qualora il socio risulti già assicurato all’INAIL per l’esercizio di un’attività riconosciuta “rischiosa” nell’ambito di un rapporto di “dipendenza funzionale” con l’azienda, non è necessario procedere all’apertura di un’ulteriore posizione presso l’Istituto per l’ulteriore attività svolta dallo stesso in qualità di amministratore. (INAIL Circolare n. 66 del 7 novembre 2008).

Qualora l'amministratore non svolga attività lavorativa in qualità di socio, non è soggetto all’obbligo assicurativo ai fini INAIL, a meno che allo stesso non sia stato conferito specifico mandato, da parte dell’assemblea dei soci o da altri organi sociali, recante l’obbligo di riferire sull’attività svolta e da espletare in presenza di rischi che comportino necessariamente la relativa tutela antinfortunistica.

Pertanto per i soci amministratori che lavorano all’interno dell’azienda per la quale sono già assicurati all’INAIL e che ricoprono anche l’attività di amministratore, si dovrà tenere conto delle retribuzioni convenzionali.

Mentre i soci amministratori che non svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, ma che per lo svolgimento dell’attività di Amministratore compiono una delle specifiche attività rischiose previste dalla normativa, dovranno essere assicurati come lavoratori parasubordinati e quindi osservare i mimali e i massimali previsti per questi lavoratori.