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Edili, salario locale al 10%

EDILI, SALARIO LOCALE AL 10%



Tra le altre specificazioni contenute nella circolare congiunta n. 59/2008, a firma delle Entrate e del ministero del Lavoro (si veda Edicola di ieri), con cui sono stati forniti nuovi chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime fiscale agevolato stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 93/2008, meritano di essere segnalati i seguenti punti:


- le ore ordinarie di lavoro prestate durante il periodo notturno fissato dalla contrattazione collettiva possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%. Così come previsto dal Dl 93/08, il beneficio è limitato ad un importo complessivo di 3mila euro. La definizione di lavoro notturno è stata modificata dal Dl 112/08 e ricondotta a qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero. In assenza di contrattazione collettiva, è considerato lavoratore notturno chi svolge questo tipo di lavoro per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. In caso di part time, il minimo delle 80 giornate viene riproporzionato.


- agevolato, con l’imposta sostitutiva del 10%, anche l’elemento economico territoriale previsto dalla contrattazione collettiva per gli operai edili, in quanto costituisce un elemento retributivo erogato per migliorare i fattori di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Anche i lavoratori marittimi possono beneficiare della suddetta detassazione condizione che l'individuazione del lavoro straordinario faccia riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di settore. Con alcuni precedenti interpelli, infatti, il Lavoro ha precisato che lo scopo è quello di incrementare la produttività del lavoro e, dunque, non trova giustificazione l’esclusione dal beneficio di interi settori produttivi.


Tra le esclusione, l’Agenzia e il ministero del Lavoro sono stati concordi nell’affermare che il lavoro all’estero deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente effettivamente erogati. In questi casi, infatti, si applicano le retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto. Ogni tassazione aggiuntiva a quella ordinaria non sconta una tassazione autonoma: per tali ragioni, deve considerarsi esclusa l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%. Analogamente, sono esclusi gli incentivi all’esodo, dato che questi sono da considerare come delle somme erogate per incentivare le “risoluzioni consensuali” e non comportano alcun incremento della produttività.