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No a sostituzione del dipendente con un cocopro

La Corte di Cassazione fornisce il proprio contributo interpretativo circa il caso in cui il datore di lavoro opti per la scelta di sostituire un lavoratore dipendente con un lavoratore con contratto di collaborazione a progetto.

No a sostituzione del dipendente con un cocopro

Con sentenza n. 755 del 19.01.2012 la Corte di Cassazione fornisce il proprio contributo interpretativo circa il caso in cui il datore di lavoro opti per la scelta di sostituire un lavoratore dipendente con un lavoratore con contratto di collaborazione a progetto. Nel caso oggetto di analisi il licenziamento della lavoratrice è stato giustificato dall’azienda con l’impossibilità sopravvenuta di sostenere i notevoli costi di gestione dell’appalto cui la stessa era adibita.

Dalle prove raccolte dal giudice di primo grado risulta, però, che la lavoratrice è stata prontamente sostituita da un altro lavoratore con contratto di collaborazione a progetto e che la riduzione di orario conseguente alle variazioni effettuate dall’azienda non è tale da comportare né una diminuzione del lavoro né tantomeno la soppressione del posto di lavoro. Da una verifica puntuale risulta, infatti, come tale riduzione sia modesta e tale da non giustificare la soppressione del posto di lavoro.

L’azienda sottolinea, per contro, come rientri nelle proprie disponibilità la scelta di sostituire un lavoratore dipendente con un collaboratore a progetto già in forza al fine di conseguire un evidente risparmio sui costi. Infatti, ad avviso della stessa, il controllo da parte del giudice circa le scelte imprenditoriali dovrebbe limitarsi alla verifica delle condizioni da cui muove il licenziamento, senza entrare nella valutazione circa la bontà o l’utilità di tale scelta imprenditoriale. Bisogna aggiungere che, oltre a quanto sopra espresso, la Corte di merito evidenzia come nella realtà dei fatti l’instaurazione del rapporto di collaborazione a progetto sia avvenuta con una sola settimana di anticipo e, quindi, in funzione della sostituzione del lavoratore.

Non è quindi vero che l’azienda abbia utilizzato un lavoratore, pur se con contratto a progetto, già in forza per sostituire il lavoratore dipendente. Da quanto si evince dallo sviluppo del processo, la stessa ha deliberatamente instaurato un contratto ex novo col collaboratore al solo fine di sostituire il proprio dipendente, cercando, quindi, di eludere le tutele previste dal nostro ordinamento. Per tutto quanto sopra i giudici di Cassazione rigettano il ricorso dell’azienda avverso la sentenza di secondo grado, valutando le motivazioni poste alla base del licenziamento come non corrispondenti alla realtà.