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Premiati notturni e festivi

PREMIATI NOTTURNI E FESTIVI



E’ stata firmata ieri dall’agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro la circolare congiunta n. 59/E, contenente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie (…) Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”. Il documento ha lo scopo di sciogliere gli ultimi dubbi sorti in merito all’articolo 2 del Dl 93/2008, convertito dalla legge 126/2008. Così, a poco più di due mesi dal termine della sperimentazione sui dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 30mila euro, avviata dal sopra citato Dl 93/2008, l’Amministrazione finanziaria torna all’attacco, facendo leva sull’efficienza organizzativa, per ampliare il più possibile il campo di applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi collegati agli straordinari e ai premi di risultato. Infatti, dopo la precedente circolare n. 49 del 2008 delle Entrate e del Lavoro, relativa alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività, il nuovo documento di prassi si impone di fornire ulteriori chiarimenti operativi in materia.


In primo luogo, si precisa che sono soggette ad imposta sostitutiva del 10% tutte le somme complessivamente erogate per prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro supplementare, prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa e non solo riguardo alla maggiorazione retributiva calcolata rispetto al trattamento ordinario. Il sostituto d’imposta, quindi, deve quantificare le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione le trattenute previdenziali obbligatorie. Pertanto, per calcolare il limite di 3mila euro su cui si applica l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. In questo modo, sia per i lavoratori che per le imprese sarà massima la convenienza reciproca a prestazioni aggiuntive oppure a concordare cambiamenti nella organizzazione del lavoro in vista di incrementi di produttività ed efficienza.


In caso di lavoro supplementare e clausole elastiche (aumento delle ore concordate) saranno sottoposte al regime agevolato le somme erogate per le prestazioni rese oltre l’orario stabilito nel contratto.


In caso di clausole flessibili o di variazione della collocazione oraria della prestazione la detassazione premia le ore che sono distribuite al di fuori della collocazione oraria concordata.


Analogamente, anche i compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi sono soggetti a tassazione agevolata non solo per la parte che riguarda i compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario, ma anche nel caso diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Il lavoro svolto nel periodo notturno è sempre detassato anche se rientra nell’attività ordinaria.


Nel caso in cui, invece, lo straordinario forfetizzato non è collegato alla maggiore produttività ed efficienza dell’azienda, l’imposta sostitutiva si applica alle sole prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato. Più restrittiva è l’interpretazione letterale che riguarda la banca delle ore. In questi casi l’agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura (fruizione di permessi in luogo del pagamento di lavoro lavorate in eccedenza).


Rimangono escluse dall’insieme delle somme detassate gli incentivi all’esodo, dato che lo scopo della disposizione è quello di agevolare le somme corrisposte a fronte di una maggiore o più efficiente attività lavorativa.


La circolare di ieri, in attesa di vedere gli esiti della sperimentazione e valutarne l’estensione anche al settore pubblico, conferma l’esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche se il rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di tipo privatistico. Confermate, invece, le agevolazioni fiscali per quanti sono “somministrati”.