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Le istruzioni ad unico da rifare

Sono andato a verificare le istruzioni al fascicolo 3 di Unico 2012, pagina 20, relative alla sezione XVI del quadro RM ed ho quindi constatato che dette istruzioni, sulla tassazione degli immobili all`estero, si basano sulle norme introdotte dall`art. 19 del D.L. 201/2011, cioe` indicano che la base imponibile per il calcolo dell`imposta e` quella risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato.
Sennonche` l`articolo 8, comma 16, lettera e del D.L. 16 del 2.3.2012 e` intervenuto in materia, andando a modificare quanto sopra e stabilendo criteri diversi di assunzione del valore imponibile, non piu` quello dell`atto di acquisto ma il criterio, per i paesi UE, del valore assunto dallo stesso paese ai fini di imposte sul patrimonio o per i trasferimenti e, solo in assenza di tali valori, si considera il valore risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e in assenza di questi ultimi il valore di mercato.

Ora confidiamo che vengano riviste e corrette le istruzioni al modello Unico 2012, salvo che poi la conversione in legge del D.L. 16/2012 non vada nuovamente a modificare il tutto, magari prima dei canonici 60 giorni, diversamente ci troveremo ad avere delle istruzioni definitive ed in linea con le disposizioni di legge il 2 maggio 2012.

Studio Valter Franco

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