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Rimborsi chilometrici ed esenzione contributiva

Con sentenza n. 2419/12 la Cassazione enuncia il proprio orientamento circa le modalità di documentazione da parte del datore di lavoro dei rimborsi a piè di lista delle spese sostenute dai propri dipendenti.

Rimborsi chilometrici ed esenzione contributiva

Con sentenza n. 2419/12 la Cassazione enuncia il proprio orientamento circa le modalità di documentazione da parte del datore di lavoro dei rimborsi a piè di lista delle spese sostenute dai propri dipendenti.

Nel caso oggetto di disamina una società di vendita, fornitura e assistenza tecnica di sistemi informatici aveva erogato ai propri dipendenti, che si recavano presso i clienti per eseguire installazioni o interventi usando i propri automezzi, un rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti. A giudizio dell’Inps tali erogazioni dovevano essere computate nella base imponibile fiscale e previdenziale, visto l’utilizzo di una modulistica aziendale non esaustiva ma carente di alcune informazioni, nello specifico le date di riferimento dei rimborsi, i Km percorsi per ogni singolo viaggio, la località di partenza e di destinazione ed il nominativo del cliente. La Cassazione ripercorre l’iter evolutivo della norma su cui poggia il regime impositivo dei rimborsi chilometrici erogati dal datore ai lavoratori in occasione delle spese sostenute da questi per l’esecuzione ed in occasione del lavoro. L’onere della prova ricade sul datore, vista anche la consolidata giurisprudenza di Cassazione secondo cui sarà lo stesso a dover suffragare i benefici contributivi richiesti. Per contro, la stessa Corte, pur condividendo l’importanza delle prove documentali da parte dell’azienda, atte a scongiurare comportamenti elusivi del dettato normativo, sottolinea come la norma in analisi non richieda “documentazione specifica ed analitica, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, dalle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi”.

La Corte enuncia il seguente principio di diritto: “l’onere probatorio del datore di lavoro che invochi l’esclusione, dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi”.



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